Obbligo del Green pass in azienda

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giampiero-maffi.png Avv. Giampiero Maffi
19/11/2021

Green Pass obbligatorio nelle aziende: cosa fare?

La normativa sull’obbligo del Green Pass

Lo scorso 15 ottobre è stato introdotto l’obbligo del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Purtroppo, a distanza di oltre un mese dall’introduzione della normativa, sono emersi non pochi dubbi riguardo alla sua concreta applicazione. Come si devono comportare le aziende nei confronti dei propri dipendenti sprovvisti di Green Pass?

Leggendo il Decreto Legge n. 127/2021, ci si rende conto che le regole introdotte risultano essere poco chiare. Non sono poche, infatti, le aziende bresciane e bergamasche, con le quali regolarmente CONSILIUM s’interfaccia, che hanno avanzato dubbi su come gestire in modo corretto i lavoratori sprovvisti di certificazione verde. Nello specifico, ci si riferisce a:

  • i controlli del Green Pass;
  • la gestione dei dipendenti senza Green Pass. 

 

L’obbligo di controllare il Green Pass ai dipendenti

Sull’aspetto dei controlli del Green Pass ai dipendenti, il Governo è intervenuto fornendo dei chiarimenti. Non solo, ma ha anche indicato alle aziende alcuni strumenti utili nel controllo della certificazione verde. Ad esempio, le aziende con oltre 50 dipendenti possono usufruire del servizio “Greenpass50+”, attivato dall’INPS. Grazie a Greenpass50+, le imprese possono procedere alla verifica quotidiana del possesso del Green Pass da parte dei propri dipendenti tramite un sistema automatizzato (a questo link è possibile consultare il documento redatto dall'INPS).

Per quanto riguarda invece la gestione dei dipendenti sprovvisti di Green Pass, la questione si fa più spinosa. Su quest’aspetto, infatti, la normativa fornisce poche indicazioni e per giunta poco chiare. Il Decreto prevede che i lavoratori senza Green Pass siano da considerarsi quali assenti ingiustificati. Ciò significa che questi non avranno diritto ad alcuna retribuzione, almeno fino alla presentazione della certificazione verde. Ovviamente, le misure introdotte dal Decreto sono da intendersi come valide per tutta la durata dello stato di emergenza, che cesserà il 31 dicembre 2021. Ciò che invece il datore di lavoro non può fare nei confronti dei dipendenti senza Green Pass è l’emissione di sanzioni disciplinari. Si tenga inoltre presente che l’imprenditore ha l’obbligo di garantire la conservazione del rapporto di lavoro al dipendente sprovvisto di certificazione verde.

Quelli elencati sopra sono solo alcuni dei comportamenti che l’imprenditore è tenuto ad adottare. CONSILIUM resta a disposizione delle aziende di Brescia, Bergamo e Valle Camonica che desiderano approfondirne i risvolti. Alcune implicazioni vale la pena riportarle anche qui, partendo proprio dalle domande dei datori di lavoro. Ad esempio, il lavoratore senza Green Pass ha diritto alle ferie? Sempre in riferimento ai giorni di assenza ingiustificata (causati dall’assenza di Green Pass), il dipendente sprovvisto di certificazione verde non può richiedere permessi retribuiti, né ferie (che appunto non matureranno). Il lavoratore senza Green Pass perde inoltre il diritto a ricevere non solo la retribuzione, ma anche tutti gli altri compensi ed emolumenti ad essa connessi. Tra questi:

  • le indennità di mansione;
  • i premi di produttività;
  • i buoni pasto;
  • non maturerà TFR;
  • né tredicesima mensilità.

Il datore di lavoro, infine, non dovrà neanche versare i contributi previdenziali ed assistenziali.  

 

Senza Green Pass nelle imprese fino a 15 dipendenti

Cosa succede nelle imprese fino a 15 dipendenti? Nelle imprese fino a 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sua sostituzione. In pratica, di fronte ad un dipendente privo di Green Pass, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata si possono sottoscrivere dei contratti a tempo determinato per un massimo di 20 giorni (inizialmente 10, poi rinnovabili per altri 10).

Che fare se nel frattempo il dipendente senza Green Pass ne entra in possesso? Se, mentre è avvenuta la sostituzione di un lavoratore senza certificazione verde, questo effettua il vaccino, oppure si sottopone a test (antigenico o molecolare) egli rimane comunque sospeso senza retribuzione, fino allo scadere del contratto di sostituzione. Si tenga presente che le assunzioni a termine in sostituzione di un lavoratore senza certificazione verde richiedono un contratto a tempo determinato standard. Tale contratto è quindi soggetto alle regole generali dei contratti a termine, con obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (come previsto dagli artt. 19 e seguenti del D.Lgs n. 81/2015).

 

Senza Green Pass nelle imprese sopra i 15 dipendenti

Nelle imprese con oltre 15 dipendenti, il lavoratore senza Green Pass viene considerato assente giustificato dal primo giorno. Tuttavia, in questo caso il lavoratore non può venire sospeso. Sono diversi gli scenari che si aprono per sopperire all’assenza del dipendente:

  • estendere, laddove possibile, le mansioni di altri lavoratori già assunti;
  • oppure assumere un nuovo dipendente a termine.

In quest’ultimo caso, qualora il dipendente assente dovesse rientrare, il datore di lavoro dovrà attendere la naturale cessazione del contratto a tempo determinato. In pratica, si troverà nella condizione di retribuire entrambi i dipendenti: quello originariamente privo di Green Pass e il suo “sostituto”. Ecco allora che in molti ricorrono allo smart working.

Anche il lavoro in remoto ha però i suoi limiti. Si pensi ad esempio alle forme di lavoro miste, dove cioè una parte dell’impiego deve per forza svolgersi in presenza. In questo caso il lavoratore dovrà necessariamente essere in possesso della certificazione verde nel momento in cui accede ai locali aziendali. Per i dipendenti invece che hanno sempre lavorato a distanza (anche prima del 15 ottobre), il problema non si pone. Diversa invece è l’ipotesi in cui, una volta accertato che il lavoratore sia sprovvisto di Green Pass, esso venga collocato in smart working. Questa opzione non è praticabile, perché il risultato sarebbe quello di eludere la normativa.

Come si è visto, non è semplice districarsi nella corretta comprensione della normativa sul Green Pass. CONSILIUM è a disposizione per affiancare i propri consulenti alle aziende di Brescia, Bergamo e rispettive province. Il nostro personale qualificato saprà guidare gli imprenditori bresciani e bergamaschi nell’adozione delle migliori soluzioni di gestione aziendale, sulla base delle loro esigenze specifiche: amministrazione@consilium-srl.it